L’effettuazione della prova di titolazione dopo la vaccinazione è strettamente legata alla diffusione eventuale della Rabbia nel paese di provenienza. Non è infatti necessaria nel caso l’introduzione debba avvenire da un paese riportato nell’elenco allegato al Regolamento 577/2013. L’elenco, che viene costantemente aggiornato, è consultabile anche sul sito dell’Unione europea.
Attenzione! c’è un’importante integrazione relativamente alla titolazione anti rabbica contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) N. 1219/2014 della commissione del 13 novembre 2014 che modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l’elenco di territori e di paesi terzi riguardante L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.